Disciplinare di produzione DOC Primitivo di Manduria

Articolo 1
1. La Denominazione di Origine Controllata “Primitivo di Manduria” è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
  • “Primitivo di Manduria”
  • “Primitivo di Manduria” Riserva
Articolo 2
1. I vini della Denominazione di Origine Controllata “Primitivo di Manduria” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:
Primitivo: minimo 85%;
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei suddetti vini, le uve dei vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Taranto e Brindisi, fino a un massimo del 15%.
Articolo 3
1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Primitivo di Manduria” ricade nelle provincie di Taranto e Brindisi e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei Comuni compresi nelle suddette province. Tale zona è così delimitata:
in provincia di Taranto, i territori dei comuni di Manduria, Carosino, Monteparano, Leporano, Pulsano, Faggiano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe, Fragagnano, Lizzano, Sava, Torricella, Maruggio, Avetrana, e quello della frazione di Talsano e delle isole amministrative del comune di Taranto, intercluse nei territori dei comuni di Fragagnano e Lizzano. Le isole amministrative del comune di Taranto di cui sopra sono così delimitate: partendo al km. 87 sulla strada provinciale Carosino-Francavilla, il limite segue verso sud il confine comunale di Carosino fino ad incontrare quello di Monteparano, località Macchiella, lungo il quale prosegue, sempre verso sud, sino ad incrociare il confine di Roccaforzata in località Petrello. Prosegue quindi lungo il confine sud di Roccaforzata fino all’incrocio di questi con quello di Faggiano, a sud del centro abitato di questo comune. Segue quindi il confine occidentale del comune di Faggiano in direzione sud sino ad incrociare quello di Pulsano sulla strada che a questi conduce (km.76,500 circa), prosegue poi lungo il confine occidentale di Pulsano in direzione sud sino alla costa, quindi lungo questa, verso ovest, raggiunge il confine di Lizzano che segue poi verso nord fino a raggiungere quello di Fragagnano in prossimità della masseria San Grifone. Quindi, lungo il confine orientale di Fragagnano, prosegue verso nord sino ad incontrare quello di Grottaglie in località Pappadai, segue poi il confine comunale di Grottaglie in direzione nord-est raggiungendo, sulla strada provinciale Francavilla-Carosino, il km.87 da dove la delimitazione era iniziata. In provincia di Brindisi i territori dei comuni di Erchie, Oria e Torre S.Susanna.
Articolo 4
1. Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a D.O.C. “Primitivo di Manduria” in tutte le tipologie previste dall’art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. per i nuovi impianti o reimpianti i sesti di impianto dovranno consentire l’allocamento di un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.500 calcolati sul sesto d’impianto.
3. Le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono l’alberello pugliese e la contro spalliera, quest’ultima potata a Guyot o cordone speronato, e dovranno garantire al capo a frutto una altezza dal suolo non superiore a 1 metro.
4. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l’irrigazione di soccorso.
5. Ogni pratica colturale dovrà essere tale da non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
6. Nella produzione di tutte le tipologie dei vini a D.O.C. “Primitivo di Manduria” è consentito esclusivamente l’uso di uve raccolte nella prima fruttificazione (grappoli), mentre sono da escludersi espressamente quelle provenienti dalle “femminelle”(racemi).
7. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a D.O.C. “Primitivo di Manduria” e “Primitivo di Manduria” Riserva non deve essere superiore a 9 t/ha di vigneto in coltura specializzata.
8. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Primitivo di Manduria”, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La Regione Puglia, su richiesta motivata del Consorzio di Tutela, sentite le organizzazioni professionali di categoria, può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
9. Le uve, per le quali è anche consentito l’appassimento, devono assicurare al vino a D.O.C “Primitivo di Manduria” un titolo alcolometrico naturale minimo di 13,00 % vol. e per la tipologia “Riserva” 13,5% vol..
Articolo 5
1. Le operazioni di vinificazione e preparazione dei vini debbono avvenire all’interno della zona di produzione di cui al precedente articolo 3.
2. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
3. E’ vietato l’arricchimento dei mosti e dei vini.
4. Il vino a D.O.C. “Primitivo di Manduria” può essere messo in commercio dopo il 31 marzo successivo alla vendemmia. Il vino a D.O.C. “Primitivo di Manduria” con la menzione Riserva può essere messo in commercio dopo due anni dal 31 marzo successivo alla vendemmia.
5. Il vino a D.O.C “Primitivo di Manduria” Riserva deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di 24 mesi di cui almeno 9 in legno, a partire dal 1° di novembre dell’anno di raccolta delle uve.
Articolo 6
1. I vini a Denominazione di Origine Controllata “Primitivo di Manduria” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche;
“Primitivo di Manduria”:
  • colore: rosso intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;
  • odore: ampio, complesso;
  • sapore: dal secco all’abboccato, caratteristico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,5 % vol.;
  • acidità totale minima: 5 g/l;
  • estratto non riduttore: 26 g/l;
  • Il residuo zuccherino non deve superare 18 g/l.
“Primitivo di Manduria” Riserva:
  • colore: rosso intenso con sfumature tendenti al granato;
  • odore: ampio, complesso, talvolta con sentore di prugna;
  • sapore: dal secco all’abboccato, di corpo, vellutato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 % vol.;
  • acidità totale minima: 5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 26 g/l;
  • Il residuo zuccherino non deve superare 18 g/l.
Articolo 7
1. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’articolo 1, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Articolo 8
I vini di cui all’articolo 1 posso essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a un massimo di litri 15.
Per gli stessi è obbligatorio il tappo raso bocca, tuttavia per le bottiglie fino a litri 0,25 è consentito anche l’uso del tappo a vite ad esclusione per la tipologia recante la menzione “riserva”.